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L’ Italia ha il “Reddito di cittadinanza” ma la lotta per il diritto al reddito continua

Il comunicato del Consiglio Direttivo del Basic Income Network – Italia in merito al decreto legge sul cosiddetto “reddito di cittadinanza”

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto legge 4/2019 ha fatto ingresso nel nostro ordinamento un nuovo strumento di politica attiva e contrasto alla povertà che, per quanto impropriamente chiamato ‘reddito di cittadinanza’, segna una significativa discontinuità nelle politiche di welfare del nostro paese.  Da adesso in poi un numero considerevole di persone potranno accedere a una misura di sostegno del reddito simile nei caratteri generali a quanto rimane dei classici schemi di reddito minimo europei, sottoposti come noto negli ultimi anni a forti tagli e limitazioni.

In ogni caso ad oggi gli enti di tutela, le amministrazioni pubbliche, il mondo associativo, gli enti locali dovranno apprendere il lessico di un nuovo diritto e mettersi al passo velocemente con la necessità di implementare e applicare questa nuova misura. Il diritto al “reddito” entra nel corpo vivo della società, diviene oggetto di dibattito trasversale e per questa fondamentale ragione, in quanto promotori di un reddito garantito incondizionato, guardiamo con interesse alla fase che da adesso si apre.

Molti tratti della misura chiamata “reddito di cittadinanza” si pongono in continuità, è vero, con esperienze precedenti, prima fra tutte il reddito di inclusione, e ancora prima la social card, sulle quali il consiglio direttivo del BIN-Italia ha espresso dei giudizi molto critici. Nondimeno vediamo nel nuovo intervento normativo un cambio di passo, se non altro per la dimensione dell’operazione, basata su finanziamenti sensibilmente più ampi rispetto al passato. Nel concreto, l’allargamento della platea dei beneficiari comincia a delineare un intervento di redistribuzione del reddito che potrà raggiungere strati della popolazione impoveriti della crisi, intrappolati nella precarietà lavorativa ed esistenziale di questi anni, e offrire loro un prima alternativa tangibile.

Certo a questa misura si arriva con immenso ritardo. Oltre trent’anni sono trascorsi da quando, nel giugno 1997, la commissione Onofri voluta dal governo Prodi additò per la prima volta la necessità di un “reddito minimo garantito”. E da allora, nella completa inazione di tutte le forze politiche sul fronte di una effettiva tutela dei minimi vitali, l’erosione delle garanzie del lavoro “tradizionale” è proseguita senza sosta, così come è avanzata una concezione sempre più coercitiva delle politiche sociali, schiacciate sull’obbiettivo “unico” di promuovere a tutti i costi l’attivazione lavorativa dei beneficiari, pur in un mercato del lavoro sempre più povero. Il provvedimento che nasce in questi giorni è in parte figlio di questo ritardo e porta con sé le storture accumulate in decenni di inadeguatezza politica e di incapacità di ripensare i diritti delle persone in un mondo lavorativo in piena trasformazione.

Traspare un’attitudine a considerare i beneficiari del “reddito” come responsabili della propria condizione di bisogno e dunque suscettibili di essere gestiti burocraticamente e persino spostati geograficamente a discrezione dell’amministrazione. Le mancanze anche lievi nei rapporti tra i percettori e l’ente erogatore sono sanzionate con una severità che non trova riscontri in alcun altra misura del nostro sistema di welfare; le eventuali violazioni da parte di alcuni membri della famiglia ricadono su tutti i membri in violazione del principio di responsabilità individuale. Tuttavia sono anche previsti degli obblighi in capo ai pubblici uffici, che ad esempio nel proporre offerte di lavoro debbono rispettare dei “criteri di congruità” e tenere conto delle competenze e delle attitudini dei singoli beneficiari.

Apprezzabile invece appare la possibilità di “anticipare” l’ammontare complessivo delle mensilità a cui le persone hanno diritto, per avviare un’attività di lavoro autonomo che rende “il condizionamento” al lavoro meno schiacciato su quello di tipo subordinato. Ancora apprezzabile è il fatto che coloro i quali svolgono attività di cura non siano sottoposti ad obblighi di sorta, un primo spiraglio per superare lo schema “lavoristico” della misura insieme all’incremento incondizionato delle pensioni che persegue il solo principio della dignità dei soggetti.  Dal canto nostro monitoreremo ciò che lo stesso D.L. prevede là dove indica la possibilità di razionalizzare alcuni aspetti della normativa (come la carenza di individualità nella sua erogazione) attraverso semplici decreti ministeriali e in questo nuovo scenario seguiremo con attenzione le interpretazioni che emergeranno sia a livello di prassi amministrativa che in sede giudiziaria.

Molto rimane da fare per migliorare questa misura, a partire dalle coperture finanziarie (circa 8 miliardi annui, a regime) ancora largamente insufficienti rispetto alle effettive necessità. Contestualmente anche la generosità della misura dovrà essere rivista al rialzo, considerato che ad oggi – per le note esigenze di compatibilità finanziaria – l’erogazione dei 780 euro individuati come soglia inderogabile, potranno essere percepiti solo nel “caso di scuola” di un single privo di reddito ma con un affitto a carico. E ancora, anche alla luce delle indicazioni dell’UE quali ad esempio la Comunicazione sullo European Social Pillar del novembre 2017 e l’art. 34 della Carta di Nizza, bisognerà battersi per ottenere una concreta individualità della misura e garantire così degli spazi di autonomia ai singoli componenti della famiglia anagrafica. Molti aspetti coercitivi dovranno essere superati, a partire del vincolo ad accettare offerte di lavoro estremamente distanti dal luogo di residenza. Quella delineata dal decreto appare ancora una misura ancorata a troppi vincoli e condizionamenti in un’epoca in cui numerosi paesi nel mondo, Europa compresa, vanno invece verso la sperimentazione di un reddito di base incondizionato. In più il costosissimo capitolo dei sussidi alle imprese in caso di assunzione stabile del beneficiario dovrà essere attentamente monitorato nella sua efficacia, considerate anche le scarse prove che simili meccanismi hanno fornito negli anni passati.  E in aggiunta l’esclusione indiretta dei migranti dalla possibilità di accedere alla misura sulla base del requisito di residenza decennale è in plateale violazione del diritto dell’Unione e della stessa Costituzione e rischia di generare degli effetti negativi sul piano dell’integrazione sociale di persone comunque legalmente stabili nel nostro paese. Inutile e mortificante la dignità dei beneficiari, che pure il provvedimento vorrebbe avviare ad un “lavoro congruo”, è la prescrizione di otto ore settimanali di lavoro comunitario che riecheggia i lavori socialmente utili, già dichiarati illegittimi dalla Corte di giustizia.

Per tutte queste criticità la nostra rivendicazione di un reddito garantito procederà con ancora maggiore forza e determinazione, con il contributo di tutti coloro che ritengono improrogabile e necessario aprire la strada a misure che riconoscano anche il valore della produzione sociale che si esprime fuori il mercato del lavoro.

Il Consiglio direttivo del Basic Income Network – Italia

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