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La Regione Lazio all’alba di una nuova stagione dei diritti sociali.

di Chiara Meoli

La Regione Lazio approva la legge sul reddito minimo garantito a marzo 2009. In questo articolo si presentano le linee guida ed i riferimenti di tale legge.

Il 4 marzo 2009 il Consiglio regionale del Lazio ha approvato, con 32 voti a favore, 4 contrari e 2 astenuti, la legge istitutiva del reddito minimo garantito per disoccupati, inoccupati e precari. Il provvedimento prevede l’erogazione di una somma di denaro, fino a 7.000 euro l’anno e una serie di prestazioni indirette, tra le quali l’erogazione di contributi per il canone d’affitto e per l’utilizzo gratuito dei mezzi pubblici locali.

Frutto dell’esame abbinato di sette proposte di legge regionale in materia di sostegno al reddito di cittadini svantaggiati, il testo approdato nell’Aula consiliare aveva ottenuto (il 28 ottobre 2008) il parere favorevole della Commissione Lavoro. Iniziata la discussione in Aula il 4 successivo febbraio, il provvedimento ha quindi atteso il parere del Consiglio regionale dell’economia e del lavoro e della Conferenza delle Autonomie locali.

La legge in questione rileva anzitutto quale importante apripista per una futura ed auspicata legislazione nazionale per il reddito di base e per una complessiva ridefinizione delle politiche di welfare. Contro la piaga sociale della precarietà, sempre più diffusa a causa degli incipienti processi di liberalizzazione e deregolamentazione del mercato del lavoro, il provvedimento – elaborato attraverso un’ampia interlocuzione con le organizzazioni sindacali, con i movimenti e le associazioni attive su questi temi – sostanzia difatti un rilevante strumento riformatore a tutela delle fasce sociali più deboli. Il Lazio si propone, perciò, come regione pilota per una nuova stagione di diritti sociali, per contrastare le nuove forme di precarietà e di povertà generate dalle trasformazioni produttive e sociali.

Più specificamente, con l’attuale disponibilità di risorse finanziarie (ossia 20 milioni di euro per il 2009 e 20 milioni per il biennio successivo), è possibile intraprendere una prima fase sperimentale di questo “nuovo” diritto al reddito garantito, che inizialmente interesserà alcune migliaia di persone del Lazio, prevalentemente donne e giovani. La scelta dei beneficiari è stabilita secondo criteri di tipo reddituale ed in riferimento a condizioni sociali e lavorative.

In particolare, i requisiti richiesti per ottenere i benefici sono la residenza nella regione da almeno 24 mesi al momento della presentazione della domanda, l’iscrizione alle liste di collocamento dei Centri per l’impiego, il reddito personale imponibile non superiore a 8.000 euro nell’anno precedente e non aver maturato i requisiti per il trattamento pensionistico.

Le domande dovranno essere inoltrate annualmente al Comune capofila del distretto sociosanitario a cui appartiene il Comune di residenza del soggetto interessato. Sono previste sanzioni nel caso di dichiarazioni non veritiere, nonché la decadenza dalle prestazioni qualora il beneficiario venga assunto con un contratto di lavoro subordinato o a tempo determinato, ovvero nel caso in cui lo stesso svolga un’attività lavorativa di natura autonoma. La decadenza è inoltre prevista nel caso in cui il beneficiario rifiuti una proposta di impiego offerta dal Centro per l’impiego territorialmente competente, ma non nell’ipotesi di non congruità della proposta. Vale a dire: i benefici non decadono se il soggetto non accetta una proposta che non tiene conto del salario precedentemente percepito, della professionalità acquisita, della formazione ricevuta e delle competenze formali e informali certificate dal Centro per l’impiego.

La Giunta regionale avrà novanta giorni di tempo dall’entrata in vigore della legge regionale per definire i criteri per la formazione delle graduatorie per l’accesso alle prestazioni, tenendo conto, caso per caso, del rischio di esclusione sociale e di marginalità nel mercato del lavoro.

Oltre all’erogazione di una somma di denaro non superiore a 7.000 euro l’anno, la legge in questione attribuisce ai Comuni e alle Provincie la facoltà di erogare una serie di prestazioni indirette volte a garantire la circolazione gratuita sui mezzi pubblici locali e la gratuità dei libri di testo scolastici, a favorire la fruizione di attività e servizi di carattere culturale, ricreativo o sportivo e a contribuire al pagamento delle forniture di pubblici servizi. Sempre gli enti locali, nell’ambito delle risorse disponibili, potranno prevedere l’erogazione di contributi per ridurre il canone di locazione.

Il provvedimento in questione rileva altresì per il “respiro” di stampo europeo, in quanto adegua la normativa regionale a quella dei paesi dell’Unione Europea che, ad esclusione dell’Italia e della Grecia, prevedono forme di sostegno al reddito di base.

L’Italia e la Grecia sono difatti gli unici due Paesi in Europa a non avere nessuna forma di protezione e sostegno al reddito. Si rammenti, in particolare, che la spesa italiana per la disoccupazione è calcolata intorno allo 0,4%. Peraltro, secondo alcune ricerche curate dal CNEL e dall’ISFOL, la probabilità di un giovane di trovare lavoro a tempo indeterminato tra il 1991 e il 1997 era del 40%, mentre dal 1998 al 2003 questa probabilità è calata oltre il 25%. A questi dati fanno eco le ricerche riportate anche da Italia Lavoro e dall’Istat dello stesso anno (2005), in cui si evidenzia che il tasso di copertura e il sostegno al reddito per i giovani disoccupati con meno di venticinque anni in Inghilterra copre il 57% dei giovani, in Danimarca il 53%, in Belgio il 51% e in Italia lo 0,65%.

Anche alla luce di ciò, il Parlamento europeo da anni incoraggia gli Stati membri a prevedere un sistema di reddito minimo garantito corredato di un pacchetto di misure di supporto. Un approccio più organico all’inclusione sociale attiva deve difatti fondarsi su una serie di principi comuni, tra i quali figurano un legame con mercati del lavoro inclusivi, un collegamento a un migliore accesso a servizi di qualità, il mainstreaming di genere, l’anti-discriminazione e la partecipazione attiva, nonché il sostegno al reddito. Proprio a quest’ultimo proposito, è senz’altro opportuno che gli Stati membri, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, definiscano i meccanismi di reddito garantito, i connessi benefici e l’assistenza sociale, che dovrebbero essere facilmente accessibili ed assicurare risorse sufficienti, corredati di un piano strategico per le politiche di inclusione sociale. Al riguardo, il Parlamento ha più volte incoraggiato gli Stati membri a prevedere un meccanismo di reddito minimo garantito per l’inclusione sociale, riconoscendo, peraltro, che, laddove l’assistenza sociale è fornita, gli Stati membri hanno il dovere di garantire che i cittadini comprendano quali siano i loro diritti e siano in grado di ottenerli. Sul punto rileva soprattutto la raccomandazione 92/441/CEE del Consiglio, che riconosce il “diritto fondamentale della persona a risorse e a prestazioni sufficienti per vivere conformemente alla dignità umana”. L’adeguatezza dei sistemi di reddito minimo costituisce dunque una condizione preliminare per un’Unione europea fondata sulla giustizia sociale e sulle pari opportunità per tutti.

Chiara Meoli*

*Dottorando di ricerca in diritto pubblico comparato presso la Facoltà di economia dell’Università degli Studi di Siena e collaboratrice presso la cattedra di diritto costituzionale della Facoltà di giurisprudenza dell’Università Roma Tre.

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