In questo scritto, distribuito per la prima volta in un festival di lavoratori precari, la redazione della rivista “Infoxoa” analizza e descrive i pro e i contro delle tre proposte di riforma del welfare depositate dalle forze politica di sinistra e di centro-sinistra nel corso della XIV Legislatura. Dalle critiche svolte nel testo emergono i caratteri che dovrebbe auspicabilmente avere un intervento legislativo compiutamente indirizzato alla tutela del reddito. In appendice sono contenuti i testi di legge depositati in Parlamento. Un contributo all’analisi delle proposte di legge sul reddito garantito in Italia e al possibile sviluppo di un movimento di rivendicazione sociale attorno alle questioni del reddito garantito. Perché non è vero che tutto fa brodo
La condizione di precarietà coinvolge ormai la totalità della vita di ciascun soggetto. Le trasformazioni nella produzione, nello sfruttamento delle risorse e nel mercato del lavoro, indotte dalle politiche neoliberiste, fanno emergere una nuova condizione dei soggetti implicati nella produzione sociale. Una precarietà caratterizzata da incertezza di prospettive esistenziali e instabilità di reddito, che inficia fortemente la qualità della vita. La precarizzazione complessiva investe ogni aspetto dell’esistenza, dagli equilibri ambientali a quelli psicologici e relazionali, dalla mancanza di casa alla penuria di reddito, dalle difficoltà di accesso alla formazione all’incubo costante della guerra permanente.
Per quanto ci riguarda la messa in discussione del modello di sviluppo attuale, la sua radicale trasformazione, passa attraverso l’abolizione del profitto, dello sfruttamento sull’uomo, sulla donna, sulla natura. La trasformazione del modello di sviluppo capitalistico passa attraverso la redistribuzione delle ricchezze, attraverso una radicale messa in discussione di cosa e quanto produrre, di cosa e quanto consumare.
La messa in discussione delle dinamiche e dell’organizzazione della produzione implica una radicale critica del lavoro salariato, della sua sacralità e della sua ideologia. Essa implica non solo l’aspetto culturale del rifiuto e della fine del lavoro, ma una nuova immagine e una nuova concezione dell’attività umana, intesa come arte, creazione, innovazione, liberazione. Se un altro mondo sarà possibile, lo sarà a partire proprio dal superamento dello sfruttamento complessivo che questo modello di sviluppo genera. La trasformazione dello stato di cose presenti può essere nelle mani solo di coloro i quali sono i reali produttori della ricchezza, cioè quei soggetti che realmente esprimono ricchezza sociale, materiale, che la realizzano. Proprio quegli stessi soggetti che oggi più che mai sono legati alle catene dell’oppressione violenta del sistema neoliberista.
Per ciò che ci riguarda rimane centrale, per una trasformazione delle condizioni materiali, la questione dei rapporti di forza. La costruzione di questi rapporti di forza non passa attraverso l’immaginario del sol dell’avvenire, ma proprio attraverso quella riappropriazione quotidiana di spazi di libertà, di sperimentazioni reali, di un fare-in-comune che parte da un essere-in-comune dei soggetti; momenti reali, materiali ed immateriali, da rendere e da percepire come riproducibili. Momenti realizzabili, possibili, e in grado di trasformare la nostra vita. Partiamo da noi come soggetti parte di quella infinità precaria, molteplicità precaria, precariato sociale, in produzione comunque, al lavoro anche oltre il lavoro, che subisce la precarietà nella sua interezza, a partire dal mancato esaudirsi delle sue necessità e bisogni, materiali e non. Una precarietà data proprio dalla condizione di sfruttamento in cui viviamo, stretti in una dinamica di continua inclusione nella produzione e nel consumo, ma totalmente esclusi da qualsiasi appagamento delle nostre necessità e desideri.
Questa universalità della precarietà può travalicare le frontiere e i territori delle singole lotte e collegarsi alla rivendicazione di una vita migliore nella sua complessità, dal tempo al cibo, dall’aria che respiriamo allo spazio in cui viviamo, aprendo un processo in grado di determinare un adeguato rapporto di forza.
Per noi rimane centrale la rivendicazione di un reddito di cittadinanza, universale e incondizionato, strumento e mezzo di redistribuzione, quindi, ma anche strumento e mezzo di liberazione di tempo, non fette di tempo, ma tempo pieno per costruire e vivere quell’altro mondo possibile di cui necessitiamo oggi, ora! Rimane centrale questa rivendicazione. Anche se fossa posta su un piano meramente culturale, anche se fosse posta solamente in una prospettiva di lungo periodo. Ma su questa rivendicazione crediamo che sia possibile costruire passaggi reali, di rivendicazioni anche più generali destinate a conquistare spazi di avanzamento.
Un reddito universale e incondizionato, per tutti i cittadini del pianeta. Un reddito garantito che non preveda condizioni, che non escluda nessuno dai suoi benefici. All’interno di questa dinamica è centrale una presa d’atto collettiva del nostro essere-in-comune come aspetto oggettivo delle condizioni oltre che dei desideri e delle possibilità del nostro fare-in-comune.
Siamo precari, operai sociali, anello centrale della produzione e del consumo nella metropoli globale ormai sempre più indistinguibile da una vera e propria fabbrica sociale. Ci riteniamo altresì parte di quella “intelligenza collettiva” che è oggi purtroppo messa in produzione per il padrone e legata al ricatto del salario. Un’intelligenza collettiva del lavoro sociale che ha bisogno di uno sganciamento materiale, che non sia più costretta a lavorare per il reddito, accettandone la subordinazione e il ricatto. Riteniamo centrale, quindi, il potenziamento dell’autonomia dei soggetti messi in produzione, al lavoro e oltre il lavoro, necessitiamo di un’azione dell’intelligenza collettiva, di uno sganciamento dal ricatto, per immaginare, pensare e costruire un’altra vita.
Riteniamo necessario, anche sotto l’aspetto organizzativo delle lotte e delle rivendicazioni, che la direzione sia in mano all’autonomia dei soggetti produttivi, al lavoro oltre il lavoro, che essi e non altri decidano rivendicazioni, tempi e pratiche e modi di conflittualità sociale. Il nesso, necessario, tra autorganizzazione e rivendicazioni non può non tenere presente scadenze, momenti di lotta, esperienze di riappropriazione sociale. Da subito va immaginata l’articolazione di un progetto autorganizzativo, che tenda alla ricomposizione dei soggetti frammentati e atomizzati dalla condizione della precarietà, attraverso la rivendicazione di un reddito per tutti, lavoro o non lavoro. Sotto questo punto di vista non bisogna sottrarsi da alcuna dinamica che possa essere comunque un “punto di partenza” per una ricomposizione sociale. Anzi, bisogna rilanciare.
Il nostro sottrarsi sarà esclusivamente verso quelle dinamiche politiche che non tendono alla costruzione di movimenti sociali reali (e che vivono nel cielo della politica e dell’autoreferenza del politico), che non considerano l’autonomia dei soggetti sociali produttivi o verso posizioni ideologiche e pregiudiziali. Per il resto sarà solo questione di rilanciare. Per questo vogliamo individuare i punti e gli spazi ed i tempi in cui ciò sia possibile. I livelli sono diversi e, dunque, lavorare su di essi può determinare una condizione per cui il rilancio sia più generale possibile.
Quadro dei disegni di legge in materia di reddito garantito in Italia
Uno dei livelli possibili per articolare la lotta per il reddito di cittadinanza è quello di esaminare criticamente le diverse proposte che già esistono in tema di reddito garantito. Ad oggi l’introduzione di un reddito universale e incondizionato da erogare alla generalità della forza-lavoro, includendo appunto anche quei soggetti al lavoro oltre il lavoro, e quindi della cittadinanza, non figura nell’agenda di alcuna forza politica ufficiale. Quella per l’introduzione del reddito di cittadinanza appare ancora oggi una battaglia astratta, confinata generalmente nell’ambito della politica culturale. Tra inasprimenti delle norme in materia di immigrazione, tra tagli alle pensioni e nel mezzo di nuove invenzioni normative tese a frammentare ulteriormente il mercato del lavoro e a precarizzare i soggetti, non appare adeguata l’iniziativa e la rivendicazione da parte dei soggetti produttivi.
Eppure, osservando con attenzione, si nota l’apertura e l’evoluzione dei dibattiti e delle proposte anche in seno alla sinistra istituzionale, oltre che nel “movimento”, in merito alla questione del reddito garantito. L’articolazione di un programma economico capace di legare la precarietà alla questione del reddito comincia, lentamente e con fatica, a farsi strada. Tra i disegni di legge che analizziamo in questo documento, nessuno propone l’introduzione di un reddito di cittadinanza incondizionato; nondimeno qualcosa si muove: con diversi accenti si avverte la necessità di intervenire, modificandole, sulle dinamiche prevalenti da circa vent’anni nell’evoluzione del mercato del lavoro italiano. Anche le classi dirigenti europee, “magnificamente” incarnate dal riformismo moderato di Romano Prodi, prendono atto, in modo abbastanza netto, della necessità di una svolta. La Commissione europea, in una pluralità di documenti ufficiali (1) , si pone alla ricerca di sistemi assistenziali in grado di garantire la continuità del reddito; la preoccupazione principale rimane -sia chiaro- non già quella di consentire una liberazione -anche parziale- della vita dal lavoro, bensì quella di mantenere e riconfermare il lavoro quale unico parametro di riferimento e contenere i rischi della stagnazione ECONOMICA sostenendo i consumi; tuttavia la parola magica -reddito- viene pronunciata, e con ciò si avvia un parziale confronto con il problema principale della manodopera postfordista.
Dunque qualcosa si potrebbe muovere; la ricerca di alternative si pone all’ordine del giorno, ed è significativo che nessun progetto di riforma riesca ad eludere il nodo del reddito, o meglio la questione cruciale che lega la precarietà al reddito. Scopo di queste righe è di illustrare le proposte di legge attualmente sul campo, mostrando quali sono in Italia i modelli di reddito e i percorsi di riforma sociale tesi a riformare il sistema di assistenza sociale. Mostreremo, dunque, il timido -ma irresistibile- affacciarsi del tema del reddito garantito sulla scena politica ufficiale.
Ad oggi [xiv LEGISLATURA, NDR] sono depositate in parlamento tre diverse proposte di legge, che illustreremo in quest’ordine: 1) proposta di legge a firma Salvi-Cento (Verdi + Sinistra DS), nata come disegno di legge ad iniziativa popolare, elaborata dal Cestes e dalla rivista Proteo, ed appoggiata da una rete di associazioni, sindacati e centri sociali diffusi su tutto il territorio nazionale; 2) proposta a firma Bertinotti + altri, frutto dell’elaborazione del Partito della Rifondazione Comunista; 3) proposta di legge intitolata “Diritti di sicurezza sociale in materia di tutela del lavoro e del reddito”, che vede in Francesco Rutelli il primo firmatario della proposta unitaria dell’Ulivo, sponsorizzata sia dalla componente moderata dell’ex ministro Tiziano Treu, sia dall’area dei Comunisti italiani, passando per i Verdi e i DS (2).
Prima di calarci nell’analisi va rilevato che, in occasione dell’approvazione della legge delega n. 30/2003 (la c.d. legge Biagi) di riforma del mercato del lavoro, la parte dedicata agli ammortizzatori sociali è stata stralciata in un diverso disegno di legge (n. S 848-bis) che non è ancora stato esaminato dal parlamento. Il ddl 848-bis, se e quando sarà approvato, si limiterà ad attribuire al governo una generica delega “a realizzare un primo riordino della disciplina vigente in materia di ammortizzatori sociali”. Il governo dovrà ridefinire le “soglie di lavoro che danno diritto alle indennità di disoccupazione con requisiti ridotti”, dovrà estendere le “tutele a settori e situazioni attualmente non coperti”, dovrà semplificare i procedimenti amministrativi relativi alla domanda e alla concessione dei sussidi. Si tratta, come è evidente, di impegni vaghi ed imprecisi, cui il centro destra italiano peraltro, non sembra attribuire una particolare priorità.
IL DDL C 2575 (Cento – Salvi) – in appendice il testo della proposta di legge
Questo disegno di legge intende istituire il cosìi detto reddito sociale, inteso come misura di sostegno in caso di disoccupazione o di precarietà del lavoro. La relazione introduttiva dichiara che negli ultimi 20 anni si è verificato in Italia e altrove un forte processo di finanziarizzazione dell’economia che si è tradotto in un aumento notevole dei profitti capitalistici, operato a discapito della remunerazione del fattore lavoro. Dagli anni Ottanta ad oggi il conflitto tra capitale e forza lavoro ha visto la continua soccombenza di quest’ultima, mentre il primo ristrutturava l’economia a proprio piacimento. Risultato immediato di questo processo è stato l’aumento della disoccupazione, che ha indotto a sua volta la precarizzazione del lavoro e della vita, che è oggi sotto gli occhi di tutti.
Il reddito sociale, secondo i promotori della legge, è ritenuto la misura economica più idonea a contrapporsi a queste tendenze; lo scopo è di riunificare tutto il mondo del lavoro (composto da inoccupati, occupati, precari, pensionati), all’insegna della rivendicazione e della redistribuzione del reddito.
Il ddl, assolutamente chiaro e diretto nelle sue formulazioni, necessita solo di alcune puntualizzazioni:
1) Il requisito della residenza in Italia da almeno due anni quale requisito soggettivo per accedere al sussidio (previsto dall’art. 1) ricomprende, come è doveroso, anche gli stranieri regolarmente soggiornanti; rimangono invece esclusi i così detti clandestini, cui non è consentita l’iscrizione nelle liste anagrafiche. Questo punto apre quindi una necessaria connessione con la lotta per l’abolizione dello status di clandestino.
2) Per accedere al sussidio non è richiesta alcuna anzianità contributiva, e potranno perciò beneficiarne anche i soggetti in cerca di prima occupazione.
3) Da sottolineare, all’art. 7, l’unica condizione di decadenza dalla fruizione del reddito, che consiste nell’avvenuta accettazione di un lavoro a tempo pieno; tale condizione è assai tenue perché non prevede vincoli all’accettazione di lavori, né impone un termine ultimo scaduto il quale si interrompe comunque l’erogazione del reddito.
Questo delle condizioni di decadenza, per noi, è un parametro cruciale per la valutazione delle proposte di legge in tema di reddito, che si muovono sempre tra fragili equilibri. Infatti, un meccanismo che erogasse reddito in cambio di comportamenti remissivi della forza-lavoro o in cambio della propensione ad accettare impieghi di infima qualità, si tradurrebbe in una misura tesa a stringere le maglie del controllo sociale; al contrario, un’erogazione di reddito universale ed incondizionata favorirebbe processi di emancipazione della forza-lavoro e della cittadinanza.
Ebbene, nella proposta Cento-Salvi si intravede una tendenza a mettere nelle mani del lavoratore la scelta di sottrarsi, eventualmente, dal regime di erogazione del reddito, accettando un posto di lavoro che egli in prima persona ritiene vantaggioso; si tratta, in breve, di un livello che accoglie alcuni elementi di erogazione incondizionata, propri di un reddito di cittadinanza autenticamente sganciato dalla subordinazione al lavoro. L’incondizionatezza e lo sganciamento dal lavoro sono per noi parametri centrali per un’effettiva messa in discussione dell’attuale modello di sviluppo.
Ben diversa è la condizione di decadenza congegnata dalla proposta “ulivista” (di cui parleremo più avanti), secondo la quale si perde il diritto al sussidio quando il lavoratore “senza giustificato motivo non risponde alla convocazione dei servizi per l’impiego, non accetta di frequentare o non frequenta regolarmente iniziative formative prospettategli dai predetti servizi, non accetta un’offerta di lavoro in luogo distante fino a 50 chilometri da quello di residenza per prestazioni e retribuzione conformi a quella relativa all’ultima occupazione ovvero non aderisce a iniziative di inserimento lavorativo”. Il sussidio è qui condizionato a una lunga serie di comportamenti; in particolare spiccano i “servizi per l’impiego” quali organi burocratici che hanno il potere di vincolare il soggetto disoccupato a speciali “iter trattamentali”, tesi a riqualificarlo e, quindi, a reinserirlo nel mercato del lavoro. L’erogazione del sussidio viene in ogni caso interrotta dopo un arco temporale che varia dai 12 ai 24 mesi, a seconda dell’età del beneficiario e del suo luogo di residenza.
4) L’art. 8 del ddl Cento-Salvi in esame prevede che ai soggetti beneficiari del sussidio sia garantita anche la gratuità di trasporti, cure mediche, università e corsi di formazione; viene dimezzato il costo delle utenze, e viene previsto un canone sociale per l’accesso alla casa. Al reddito in senso stretto si affianca uno speciale sistema di tariffazione sociale, congegnato in modo da garantire al beneficiario la soddisfazione dei principali bisogni. Una previsione di tal genere è importantissima, per scongiurare il rischio di ‘monetarizzazione dello stato sociale’, in base al quale si erogherebbe un sussidio ai bisognosi, privatizzando poi per il resto tutti i servizi pubblici. Il ddl Cento-Salvi afferma, invece, sia pure in modo implicito, che i principali bisogni (scuola, sanità, trasporti) devono essere garantiti da strutture pubbliche uguali per tutti.
5) Punto debole della proposta è la mancata individuazione dei meccanismi di copertura finanziaria. L’art. 9 getta infatti soltanto delle linee generali per l’individuazione delle risorse necessarie a dare attuazione alla legge. Da sottolineare che le misure proposte (tassazione dei BOT, Tobin tax, tassa patrimoniale, tassazione degli utili di borsa) indicano un criterio di fondo ben preciso, secondo cui il reddito sociale minimo non deve essere finanziato dalla fiscalità generale, bensì esclusivamente dalla tassazione dei capitali.
IL DDL C 872 (Bertinotti + altri) – in appendice il testo della proposta di legge
La proposta di legge elaborata da Rifondazione comunista pecca a nostro avviso di un marcato ideologismo; in tutto il suo impianto, infatti, rimane prigioniera di una visione astratta del lavoro, inteso quale unico strumento di integrazione sociale. Per quanto ci riguarda i luoghi di socializzazione del precariato non sono esclusivamente quelli della prestazione lavorativa. Proprio in quanto la precarietà si presenta come prestazione frammentata e dislocata sul territorio, la rivendicazione di un reddito garantito potrebbe diventare essa stessa un elemento strategico di ricomposizione sociale, capace di investire tutti i soggetti, trasversalmente, su un unico orizzonte di lotta.
L’obiettivo che si propone questa legge secondo i relatori, è quello di un drastico abbattimento del tasso di disoccupazione; per perseguire questo scopo viene introdotto il concetto di “lavoro minimo garantito”, raggiunto tramite l’intervento dello Stato, che fungerebbe così da “datore di lavoro in ultima istanza”. Il meccanismo funziona nel modo che segue: al disoccupato viene erogato un sussidio per un periodo di tre anni, durante i quali vengono attivati una serie di incentivi per l’assunzione; al termine dei tre anni, se permane lo stato di disoccupazione, interviene direttamente lo Stato, quale garante del pieno impiego.
Ci sembra evidente il vizio logico di questo scambio: lo Stato eroga reddito ai disoccupati, ma attenzione (dicono gli estensori del ddl) il lavoro di fatto è la centralità per i soggetti, intendendo o il lavoro proprio come spazio di risocializzazione. Secondo questo testo, è necessario perciò reintegrare quanto prima i beneficiari del sussidio nel mercato del lavoro, e laddove non arriva l’iniziativa privata, giungerà la mano pubblica ad attivare occasioni di lavoro, in settori produttivi, a nostro avviso, ancora tutti da inventare.
Non è certo nostra intenzione, in questa sede, sviluppare una critica teorica all’obiettivo del pieno impiego, non privo del resto di una sua nobiltà e di un certo fascino; soltanto ci sembra fuori luogo voler inserire questo obiettivo in una proposta di legge dedicata all’istituzione della retribuzione sociale. Proporre l’attivazione di opere pubbliche e/o di altre iniziative statali, volte a riassorbire la manodopera disoccupata potrebbe sganciarsi dalla questione “reddito sociale”. Perché quest’ansia di proclamare astrattamente l’obiettivo del pieno impiego, proprio nel momento in cui si vuole intervenire sul problema (assai diverso) della continuità del reddito per la forza-lavoro postfordista? E come si può parlare di pieno impiego (e, deve intendersi, un pieno impiego di qualità), senza individuare minuziosamente i lavori che si intendono offrire al precariato sociale?
Il ddl dice (art.11) che le pubbliche amministrazioni dovranno offrire impieghi “nei settori di pubblica utilità, come quelli della cura alla persona, della tutela dell’ambiente, del territorio e della natura, della gestione di fonti alternative di produzione energetica, del recupero e della riqualificazione degli spazi urbani, dei centri storici e delle periferie delle città e dei beni culturali”. La proposta immagina in sostanza una pluralità di lavori pubblici sottratti alla sfera mercantile, concentrati in settori trascurati dall’iniziativa privata; ma al di là delle ipotesi e delle speranze riposte in questa ripresa dell’economia statale, saranno creati, per la maggior parte, dei posti di lavoro da operaio generico (l’esperienza degli LSU insegna), destinati a quella parte di forza-lavoro dequalificata, e ormai inservibile per qualsiasi progetto di imprenditoria privata. Non si vede il pericolo di questo meccanismo, che rischia di spaccare in due il tessuto produttivo sociale, generando da un lato la famiglia degli impieghi “buoni” del settore privato, e dall’altro quella degli impieghi “derelitti” dei soggetti produttivi “inoccupabili”? In una società in cui è sempre più debole la protezione dal rischio di esclusione sociale, non si colgono gli effetti distorti che potrebbe avere questa rigida istituzionalizzazione di un doppio mercato del lavoro? E se questi pericoli di esclusione dalla cittadinanza vengono colti, perché si esita a fare proprio del reddito l’elemento di ricomposizione tra occupati, disoccupati e precari, cioè tra soggetti inclusi, esclusi e “a rischio esclusione”? Perché questa resistenza a fare del reddito garantito uno strumento generale di ricomposizione del precariato sociale diffuso?
Vanno sottolineati comunque alcuni aspetti positivi della proposta di legge:
1) l’art. 6 prevede un sistema di accesso agevolato ai servizi pubblici, utile a scongiurare, come si è già detto, la tendenza alla monetizzazione del welfare;
2) i fruitori della retribuzione sociale possono ottenere in un’unica soluzione l’intero ammontare del sussidio, da utilizzare per l’avvio di progetti imprenditoriali o cooperativi (questa possibilità non è contemplata dalla Salvi-Cento).
Tra gli elementi negativi del disegno di legge va segnalata l’esclusione dal sussidio degli studenti; non si dà risposta così al grave disagio sofferto da tanti giovani che, dopo aver ottenuto il diploma secondario superiore, tentano tra mille difficoltà di completare la propria formazione, restando a carico delle famiglie, o svolgendo lavoretti precari e mal pagati.
Ma l’aspetto di sicuro, per noi più deludente, riguarda le condizioni di decadenza, in base alle quali si perde il diritto al sussidio se si rifiutano proposte di lavoro da parte di imprese private; se, invece, l’impiego viene accettato, allora una parte consistente del sussidio viene trasferito al datore di lavoro. Si rimane alla logica degli incentivi alle imprese per la creazione di posti di lavoro, e si mantengono tutti gli ingiustificati pregiudizi che sconsigliano di erogare reddito ai disoccupati. Non vorremmo che la logica che sorregge la misura fosse la seguente: i soldi in mano ai padroni vanno bene, in mano ai lavoratori sono invece un fattore di rischio! Perché non si lascia invece al lavoratore la libertà di scegliere tra il sussidio (che con questo ddl rimane comunque di modesta entità) e il lavoro?
Secondo l’art. 8 del ddl Bertintotti + altri, “i soggetti fruitori della retribuzione sociale possono essere impiegati in lavori di pubblica utilità” (pagati, ovviamente, non un milione al mese, ma a salario pieno), che non possono essere rifiutati, pena la perdita del sussidio. Con questa disposizione (pericolosa, per quanto ci riguarda) si trasformano i percettori del sussidio in una forza-lavoro di riserva, sempre disponibile a svolgere incarichi probabilmente precari e di basso livello, una sorta di “prigioniero sociale” alla mercé delle pubbliche amministrazioni. In cambio della (magra) continuità del reddito, si chiede al lavoratore una disponibilità assoluta, un’ istantanea capacità di reazione a qualsivoglia proposta di impiego.
In conclusione, ci sembra che tutto l’impianto del ddl risulti viziato dall’introduzione del proposito del pieno impiego, che andrebbe invece radicalmente stralciato e tenuto distinto dall’istituto del reddito sociale.
E’ importante, come si è argomentato più sopra, restringere all’osso le condizione di decadenza dal sussidio, evitando in particolare di vincolare il beneficiario all’accettazione di impieghi che in altre condizioni avrebbe senza dubbio rifiutato.
IL DDL C 3134 (proposta dell’Ulivo) – in appendice la parte della proposta di legge relativa al sostegno per i giovani
La proposta di legge elaborata dall’Ulivo (3) si distingue dalle due precedenti per il maggior grado di elaborazione tecnico-giuridica; essa interviene infatti nell’ordinamento esistente con una serie di modifiche specifiche e tecnicamente puntuali; per certi versi propone l’introduzione di istituti completamente innovativi (non è detto migliorativi), per altri versi riforma e adegua altri istituti assistenziali già esistenti (quali l’indennità di disoccupazione o la cassa integrazione).
Se le altre due proposte esaminate aggiungono all’ordinamento il nuovo strumento di tutela del reddito, non entrano però nel merito degli adeguamenti che si rendono necessari nel sistema complessivo dell’assistenza sociale. Sotto questo punto di vista il disegno di legge dell’Ulivo, per dirla in breve, è invece senza dubbio una vera e propria proposta di governo. Va precisato che il testo è connotato da un evidente moderatismo, saldamente ancorato alle tendenze neoliberiste e compatibile con esse. Questo disegno di legge non prende in alcun modo in considerazione la questione di un reddito sganciato dalla prestazione lavorativa.
A causa dell’alto livello di elaborazione giuridica della proposta, riservato in quanto tale a un pubblico di esperti, ci limiteremo in queste righe a una descrizione prevalentemente qualitativa della proposta di legge.
La riforma del sussidio di disoccupazione e della cassa integrazione
Viene riformata, innanzi tutto, l’indennità di disoccupazione, che viene estesa a tutti quanti i lavoratori precedentemente esclusi (pubblici dipendenti, apprendisti, lavoratori del porto); l’ammontare del trattamento passa al 60% dell’ultima retribuzione, con ciò concludendo un lungo processo di riforma che ha visto aumentare l’indennità originariamente fissata a 800 lire al giorno (fino al 1988). L’indennità, secondo questa proposta di legge, viene estesa anche ai lavoratori dimissionari per giusta causa, mentre adesso è riservata ai soli lavoratori licenziati. La durata del trattamento viene raddoppiata: si passa dagli attuali 6 mesi ad un anno. Qualche modifica (migliorativa) viene operata anche sull’istituto dell’indennità con requisiti ridotti (c.d. indennità ai precari): per accedere al beneficio bisognerà aver lavorato 70 giorni nell’ultimo anno; non è più richiesta alcuna anzianità assicurativa: ciò significa che basta aver lavorato per la prima volta nella propria vita per due mesi e mezzo con un contratto a termine, per aver diritto all’indennità.
Di sicuro rilievo è la novità proposta dall’art. 18 del ddl Rutelli + altri, in cui si legge che “ai lavoratori che svolgono rapporti di collaborazione aventi a oggetto una prestazione d’opera coordinata e continuativa […] si applicano le disposizioni vigenti in materia di assicurazione contro la disoccupazione involontaria”; le due indennità sopra descritte (ordinaria e per i precari) vengono estese in sostanza anche ai lavoratori co.co.co. E’ un primo timido tentativo, questo, di ricondurre ad unità le molteplici figure contrattuali fiorite negli ultimi anni. In questo caso, malgrado si riconosca il diritto alla tutela del reddito, non si prevede estensione alcuna per i soggetti in cerca di prima occupazione, per i disoccupati di lunga durata, per gli studenti, quindi la misura rimane ancora strettamente legata alla prestazione lavorativa.
Delle modifiche vengono operate anche sull’istituto della cassa integrazione, il quale prevede, come è noto, delle integrazioni salariali per le ore non lavorate, ed è destinato non già alla generalità dei lavoratori, bensì solo a quelli alle dipendenze di una particolare azienda in crisi. Ebbene, il ddl dell’Ulivo prevede l’estensione del trattamento a tutti i rapporti di lavoro subordinato, superando così il gap nei confronti di alcune categorie (dipendenti delle piccole imprese, settore artigiano, imprese portuali), escluse ancora oggi dall’istituto della cassa integrazione. L’ammontare del trattamento viene parificato a quello dell’indennità di disoccupazione, venendo così ridotto dall’attuale 80% del salario.
Secondo le previsioni dell’art. 20 le organizzazioni sindacali e padronali potranno costituire di comune accordo dei fondi bilaterali, i quali, operando di fatto alla stregua di istituti assicurativi, potranno versare ai lavoratori delle prestazioni di sostegno al reddito, aggiuntive rispetto a quelle previste dalla legge. Questi ci sembrano i presupposti di una concertazione addirittura privatistica, con scopo di lucro, che delega a nuove forme di istituti privati l’orizzonte delle garanzie della forza lavoro.
Il ddl propone, infine, l’introduzione di un nuovo istituto di sostegno al reddito, destinato ai lavoratori precari che, pur percependo l’indennità di disoccupazione, non raggiungono comunque livelli dignitosi di reddito: in tali casi è prevista un’integrazione ulteriore, fino a raggiungere la somma massima di 9.300 euro lordi annui. Ciò significa che in alcuni casi è possibile, grazie alle misure di sostegno, raggiungere livelli di reddito superiori ai 9 mila euro (lordi), pur avendo lavorato per soli 70 giorni in un anno. Quest’ultima sembra un misura abbastanza interessante perché potrebbe spingere la manodopera postfordista verso dei comportamenti di “rifiuto – o autoriduzione- del lavoro”.
Sostegno per i giovani
Oltre a ritoccare istituti assistenziali già esistenti, il ddl Rutelli + altri, propone l’introduzione in un istituto completamente nuovo, consistente nella dotazione ai giovani fino a 25 anni di età di una somma di capitale pari a 15 mila euro. La somma viene erogata in prestito (da restituire senza interessi dopo quindici anni), quale finanziamento per le attività formative o per le iniziative imprenditoriali dei giovani.
L’introduzione di questo “finanziamento ai giovani” si giustifica essenzialmente in base a ragioni di equità; l’intento del legislatore è quello di supportare il periodo degli studi o dell’avvio delle prime attività lavorative, cioè nel momento in cui i giovani compiono scelte spesso decisive per la propria vita futura, e in cui le disuguaglianza di partenza possono precludere alcune strade che si vorrebbero invece perseguire. Riterremmo, questo, un provvedimento importante, se non fosse che prevede la restituzione del denaro!
Proprio per rendere evidenti i fini di equità che ispirano la proposta, gli estensori del ddl prevedono di finanziarla tramite la reintroduzione della tassa sulle successioni.
Il nuovo istituto si giustifica in base a ragioni di efficienza, come si legge nella relazione introduttiva: “i rischi di inefficienza si palesano più chiaramente quando ci si richiama alle caratteristiche dell’economia della conoscenza, il dispiegamento delle cui potenzialità è strettamente condizionato al possesso, da parte dei cittadini, di requisiti stringenti di istruzione, sapere, abilità, competenza e investimento nel proprio capitale umano. La concentrazione nelle mani di pochi di tali requisiti… può inceppare lo stesso processo di avanzamento di un’innovazione alimentabile solo mediante apprendimento esteso e a larga diffusione” (4).
Inoltre tra i fini del ddl vi è, stando nuovamente alle parole degli estensori, quello di promuovere capacità, abilità, competenze, piuttosto che risarcire per mancanze, carenze, deprivazioni; l’intento è inoltre quello di “influire, oltre che sulla distribuzione iniziale di risorse, sul prezzo che gli individui possono ottenere per le loro risorse nel momento in cui le scambiano sul mercato (andando, per esempio, oltre il salario minimo)”. Soldi ai giovani, dunque, per promuovere competenze liberamente acquisite, e per aumentare il peso contrattuale sul mercato del lavoro. Ci sembra evidente, in questi passaggi, l’affinità con le intenzioni che sorreggono la battaglia e le nostre rivendicazioni per il reddito di cittadinanza. Ci domandiamo solo: capito ciò, perchè tanta resistenza ad erogarlo?
E’ fin troppo facile, tuttavia, evidenziare i limiti di questa proposta ulivista, segnata come è evidente da un eccesso di condizionatezza; i 15 mila euro, infatti, non sono assegnati ai giovani quale diritto soggettivo, ma solo a seguito di domanda; il beneficio è previsto solo in favore dei cittadini italiani, e solo nei confronti di persone che non abbiano avuto trascorsi di tipo penale. Inoltre, a causa della scarsità delle risorse destinate al finanziamento dell’istituto, le Regioni sono invitate a stilare delle graduatorie di accesso, che tengano conto sia delle condizioni economiche di partenza del beneficiario, sia del fabbisogno di figure professionali presente sul territorio. Siamo ai limiti della società del controllo globale! Le domande dei giovani, con relative proposte formative o imprenditoriali, saranno sottoposte a valutazioni e monitoraggi, sia precedenti che successivi all’erogazione. Simili presupposti lasciano prevedere un fiorente clientelismo. Di nuovo è sulle condizioni di accesso o di decadenza che si gioca tutto il senso e la portata innovativa delle disposizioni in tema di reddito sociale.
Conclusioni
Le proposte di legge esaminate in questo contributo saranno tra le probabili basi di discussione della sinistra istituzionale, almeno per quanto riguarda il contesto italiano. Lo scenario più plausibile, in un’ipotesi di ricomposizione del centrosinistra nell’affrontare una legislatura futura, appare quello di un’iniziativa unitaria, che dovrà sorgere probabilmente anche dalla mediazione tra la proposta Cento-Salvi, la proposta di Rifondazione e quella dell’Ulivo.
In realtà questi impianti normativi differiscono profondamente: il primo eroga (quasi) incondizionatamente reddito ai disoccupati, ma trascura del tutto quei lavoratori “stabili” che vorrebbero emanciparsi dalla propria condizione lavorativa e migliorare la propria esistenza; la seconda proposta offre alcune soluzioni, ma lega i soggetti al lavoro condizionandoli; la terza introduce alcune misure destinate alla condizione di precarietà, ma impone a tutta la forza-lavoro disoccupata un iter trattamentale, fatto di corsi di formazione, stage, tirocini, volto a “risocializzarla”, ossia a ricollocarla il più rapidamente possibile entro il mercato del lavoro. Il disoccupato sarà così gestito come un “prigioniero sociale” dai servizi per l’impiego, che provvederanno, per il suo bene, a farne un “lavoratore modello”.
La mediazione tra le posizioni potrebbe non essere facile; il punto di maggior attrito dovrebbe essere quello delle condizioni di decadenza, ed è qui che dovrà compiersi la scelta politica più importante: verrà deciso in fondo, se attribuire al percettore del sussidio la facoltà di accettare o meno gli impieghi che gli saranno proposti, ovvero se accordare ad un organo burocratico il potere di decidere i destini individuali, facendo così del reddito un’ulteriore fonte di asservimento e di controllo sociale.
Dalla lettura dei ddl sono emersi almeno due parametri guida su cui abbiamo valutato criticamente le proposte di redistribuzione di reddito, che si appellano a un principio di massima generalità, di incondizionatezza e indipendenza dalla prestazione lavorativa: il primo riguarda l’aspetto estensivo dell’erogazione che deve riguardare il maggior numero dei beneficiari per la massima durata possibile; il secondo riguarda l’aspetto intensivo dell’erogazione, che deve riguardare sia l’entità monetaria della ricchezza sia la varietà e la qualità dei beni e dei servizi garantiti ai cittadini. Quello che rivendichiamo quindi sono la massima estensività e la massima intensività.
Variabile decisiva in questa contesa, come sempre d’altronde, saranno i movimenti sociali, cioè l’insieme dei soggetti produttivi concretamente protesi alla rivendicazione del reddito. Se non si consoliderà nel contesto italiano ed europeo un blocco sociale, in grado di costruire un rapporto di forza reale, deciso a far sentire la propria voce in tema di diritto al reddito, sarà ben difficile andare oltre i deboli (seppur significativi) propositi riformistici dell’Ulivo + altri.
Come dire: vogliamo tanti soldi e per tutti. Nessun “reddito minimo”, ma un reddito massimo, nessuna “condizione di decadenza”, ma per sempre, nessun elemento di discriminazione tra migranti, studenti, lavoratori, ma per tutti.
Il ruolo dei movimenti sociali, del precariato sociale, dei lavoratori in generale, sarà proprio quello di raggiungere una visibilità con alte rivendicazioni sociali, includendo appunto, non solo la questione del reddito, ma delle sue mille declinazioni nei bisogni (trasporti, salute, formazione, casa, socialità, informazione, comunicazione).
E’ necessario costruire un blocco sociale che renda visibile le rivendicazioni generali a partire dal reddito per tutti, lavoro o non lavoro. In questo contesto è fondamentale estendere il blocco sociale che rivendica reddito anche ai lavoratori così detti “garantiti”, individuando obiettivi che, al pari della questione del diritto al reddito, mettano a tema l’emancipazione dal lavoro: riduzione dell’orario di lavoro, introduzione di un periodo sabbatico retribuito, diminuzione dell’età pensionabile, aumento dei giorni di ferie, trasporti gratuiti…
In questo modo si eviterebbe il rischio di veder esaurire la parola d’ordine del “reddito garantito” in speculazioni più o meno innovative in tema di riforma della spesa sociale italiana; diventerebbe, invece, l’innesco di un generale processo rivendicativo, teso a migliorare le condizioni materiali di esistenza per tutti.
NOTE:
1. Si veda, a titolo di esempio la Comunicazione COM(97)102 del 12.3.1997, intitolata Modernising and improving social protection in the European Union, oppure la più recente COM(2000)163 del 21.3.2000, intitolata Relazione sulla protezione sociale in Europa – 1999.
Entrambi i documenti sono reperibili all’indirizzo internet:
www.europa.eu.int/comm/employment_social/soc-prot/social/index_en
2. Solo per completezza va menzionato il progetto di legge (n. C 2975) dei Radicali italiani, che propone l’abolizione della tutela reale per i licenziamenti senza giusta causa (art. 18) in cambio di indennità più generose versate dai datori di lavoro, ed in cambio di un sussidio di disoccupazione riformato ed esteso a tutte le categorie di lavoratori.
3. Il ddl, intitolato Diritti di sicurezza sociale in materia di tutela del lavoro e del reddito, si divide in tre titoli: il primo dedicato alla “promozione della formazione finalizzata all’accesso e al reinserimento al lavoro”, la cui analisi verrà tralasciata perché sostanzialmente estranea al tema del presente articolo; il secondo dedicato al perfezionamento dei “sostegni al reddito”, del quale si offrirà un descrizione sommaria di tipo qualitativo. Il titolo terzo, intitolato “sostegno per i giovani occupati e inoccupati”, viene invece pubblicato integralmente.
5. Il corsivo è nostro.
APPENDICE – I disegni di legge
IL DDL C 2575 (Cento – Salvi)
XIV LEGISLATURA CAMERA DEI DEPUTATI
N. 2575 PROPOSTA DI LEGGE
Istituzione del reddito sociale per il sostegno contro la disoccupazione e la precarietà del lavoro
Presentata il 26 marzo 2002
Capo I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
(Requisiti soggettivi di accesso).
1. E’ prevista la corresponsione di un reddito sociale minimo in favore dei soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a) residenza in Italia da almeno due anni;
b) iscrizione da almeno un anno agli elenchi anagrafici previsti dall’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente delle Repubblica 7 luglio 2000, n. 442;
c) reddito personale imponibile annuo percepito non superiore a 5 mila euro, fatta salva l’ipotesi di cui all’articolo 5;
d) appartenenza a un nucleo familiare con reddito imponibile annuo non superiore a 25 mila euro per nuclei com-posti da due persone e a 30 mila euro per nuclei composti da tre persone; per ogni ulteriore componente il nucleo familiare il suddetto limite di reddito è elevato di 4 mila euro.
2. Il reddito sociale minimo è corrisposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il tramite delle direzioni provinciali del lavoro.
3. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito l’Ufficio centrale per il rilevamento dello stato di di-soccupazione e per l’erogazione del reddito sociale minimo, con specifici compiti di coordinamento dell’attività delle dire-zioni provinciali del lavoro. L’Ufficio è istituito con regolamento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 2.
(Importo del reddito sociale minimo).
1. L’importo del reddito sociale minimo da corrispondere annualmente a ciascun soggetto in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1 è di 8 mila euro.
2. L’importo di cui al comma 1 non è soggetto ad alcuna forma di tassazione.
Art. 3.
(Calcolo ai fini pensionisticidel reddito sociale minimo).
1. Il periodo di fruizione del reddito sociale minimo va calcolato ai fini pensionistici con i criteri e le modalità indicati con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finan-ze da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 4.
(Rivalutazione del reddito sociale minimo)
1. L’importo del reddito sociale minimo indicato all’articolo 2, comma 1, è rivalutato annualmente sulla base degli indici ISTAT relativi al costo della vita.
Art. 5.
(Riduzione del reddito sociale minimo).
1. L’importo indicato all’articolo 2, comma 1, è ridotto della metà per i soggetti che svolgono attività lavorative dalle quali si consegue un reddito inferiore all’ammontare del reddito sociale minimo.
Capo II SANZIONI
Art. 6.
(Sanzioni amministrative).
1. Il datore di lavoro, in caso di mancata attestazione della esistenza del rapporto di lavoro intercorrente con il soggetto che fruisce del reddito sociale minimo, è soggetto ad una sanzione amministrativa, da comminare a seguito del procedimen-to di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, e pari all’ammontare del-le somme che il soggetto avrebbe dovuto percepire quale corrispettivo del lavoro svolto, con riferimento agli importi minimi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria.
Art. 7.
(Decadenza).
1. E’, in ogni caso, prevista la decadenza dal diritto di percepire il reddito sociale minimo nell’ipotesi in cui il lavoratore ottenga un lavoro a tempo pieno.
Capo III DISPOSIZIONI FINALI
Art. 8.
(Tariffe sociali nei servizi essenziali).
1. In favore dei soggetti titolari del diritto al reddito sociale minimo, anche nell’ipotesi di riduzione di cui all’articolo 5, è prevista la gratuità dell’accesso ai trasporti urbani ed al servizio sanitario, nonché l’esclusione di ogni onere per l’iscrizione e la partecipazione a corsi e ad esami di formazione professionale e di istruzione, anche di grado universitario.
2. E’ previsto altresì per gli stessi soggetti il dimezzamento dei costi delle utenze relative alle forniture di gas e acqua, e la determinazione di una tariffa sociale con riferimento al servizio di elettricità e di telefonia fissa attraverso il versamento delle relative quote ai soggetti erogatori del servizio, da determinare con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per gli stessi soggetti è previsto un canone sociale per l’utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, stabilito con apposita legge regionale.
4. I benefìci previsti dal presente articolo si applicano anche ai soggetti titolari di pensioni sociali e minime nonché ai componenti di nuclei familiari compresi nei limiti di reddito di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d).
Art. 9.
(Copertura finanziaria).
1. Per la copertura finanziaria relativa al primo anno di attuazione della presente legge, si provvede mediante istituzione di una imposta straordinaria, denominata “labor tax”, consistente in una addizionale una tantum del 2,5 per cento sulla tas-sazione dei redditi di impresa.
2. Per la copertura finanziaria relativa agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge a decorrere dal secondo anno dalla data della sua entrata in vigore, si provvede mediante:
a) l’incremento dell’aliquota di imposizione sugli interessi derivanti da titoli pubblici ed equiparati al 30 per cento, prevedendo comunque per i possessori di titoli pubblici ed equiparati la possibilità di optare per l’indicazione nella dichiara-zione annuale dei relativi interessi ed altri proventi percepiti e dell’ammontare dei titoli pubblici ed equiparati posseduti, ai fini dell’applicazione di un’aliquota di imposta del 12,5 per cento sui redditi riferiti ad un valore complessivo di titoli posse-duti non superiore a 129.114 euro, e del 25 per cento sui redditi riferiti alla parte del valore dei titoli che eccede i 129.114 euro. In tali casi l’imposta è applicata a titolo non definitivo e la tassazione è soggetta a conguaglio in sede di dichiarazione dei redditi;
b) la tassazione dell’incremento di valore di titoli azionari, ovvero del guadagno in conto capitale, con previsione di una aliquota di imposta che in ogni caso deve corrispondere ad un unico livello del 30 per cento;
c) l’inserimento nella dichiarazione annuale dei redditi di ogni reddito da capitale, ai fini dell’applicazione delle im-poste dirette; a tale fine anche le aliquote e le ritenute sui redditi da capitale sono accorpate su un unico livello corrisponden-te al 30 per cento;
d) la tassazione dei trasferimenti di capitale all’estero riguardanti le transazioni internazionali di capitale finanziario a carattere speculativo, con l’applicazione di un’aliquota sino al 3 per cento con riferimento alle operazioni aventi durata non superiore a sette giorni, di un’aliquota sino al 2,5 per cento per operazioni aventi durata non superiore a trenta giorni, e con previsione di un’aliquota dell’1,8 per cento su operazioni di durata superiore a trenta giorni;
e) l’istituzione di una tassa sull’innovazione tecnologica che produce decremento occupazionale, consistente in una addizionale del 3 per cento sull’imposta sul valore aggiunto dei relativi beni, prodotti o servizi.
IL DDL C 872 (Bertinotti + altri)
XIV LEGISLATURA CAMERA DEI DEPUTATI
N. 872 PROPOSTA DI LEGGE
Istituzione della retribuzione sociale Presentata il 15 giugno 2001
Art. 1.
(Condizioni soggettive per l’erogazione della retribuzione sociale).
1. Decorsi tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è corrisposta una retribuzione sociale ai soggetti in possesso dei requisiti e nel rispetto delle condizioni di seguito indicati:
a) compimento della maggiore età o, se studenti, al termine degli studi;
b) iscrizione alla prima classe delle liste del collocamento da almeno dodici mesi;
c) residenza in Italia da almeno diciotto mesi.
Art. 2.
(Modalità di corresponsione).
1. La retribuzione sociale di cui all’articolo 1 è corrisposta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali tramite le sue articolazioni territoriali.
2. Ai fini di cui al comma 1 è istituito presso la Commissione centrale per l’impiego un comitato, supportato da un ap-posito ufficio istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per la rilevazione dello stato della disoccupazio-ne e per l’erogazione della retribuzione sociale, con compiti di coordinamento delle attività delle commissioni regionali, pro-vinciali e circoscrizionali, ai sensi del regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 3.
(Durata della corresponsione della retribuzione sociale).
1. I soggetti di cui all’articolo 1 hanno diritto a percepire la retribuzione sociale per un periodo massimo di tre anni, ele-vato a quattro anni per i soggetti che hanno compiuto quarantacinque anni o che risiedono nelle aree di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, o in quelle in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello della media nazionale rilevato nell’anno precedente l’inizio della corresponsione della retribuzione sociale.
2. I periodi di lavoro derivanti da contratti di lavoro a termine inferiori ai quattro mesi entro l’anno solare non sono computabili ai fini della determinazione del periodo massimo di cui al comma 1.
3. L’ingiustificato rifiuto di un lavoro con contratto a tempo pieno e indeterminato, secondo i criteri previsti dall’artico-lo 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni, e dall’articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, o il rifiuto dell’assegnazione ai lavori di pubblica utilità di cui all’articolo 8 della presente legge comporta la perdita della retribuzione sociale.
Art. 4.
(Entità della retribuzione sociale).
1. L’entità mensile della retribuzione sociale da corrispondere a ciascun soggetto di cui all’articolo 1 è pari a un milione di lire, è corrisposta per dodici mensilità in un anno ed è soggetta a rivalutazione annuale sulla base degli indici del costo del-la vita rilevati dall’Istituto nazionale di statistica.
2. La retribuzione sociale non è sottoposta a tassazione.
Art. 5.
(Calcolo ai fini pensionistici della retribuzione sociale).
1. I periodi di godimento della retribuzione sociale sono riconosciuti utili ai fini del conseguimento del diritto alla pen-sione ed ai fini della determinazione della misura della pensione stessa. I criteri e le modalità di calcolo del contributo figura-tivo sono indicati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 6.
(Accesso agevolato ai servizi pubblici).
1. Le amministrazioni pubbliche locali, nell’ambito delle rispettive competenze, sono tenute a garantire ai soggetti di cui all’articolo 1 la gratuità dell’accesso ai trasporti urbani e metropolitani, al servizio sanitario, alla scuola pubblica per i figli, compresa la gratuità dei libri di testo e del materiale didattico, all’iscrizione e alla partecipazione a corsi ed esami di forma-zione e aggiornamento professionale. Le regioni, nell’ambito delle loro competenze in materia di formazione professionale, definiscono con apposite disposizioni i programmi specifici di formazione e aggiornamento professionale per i disoccupati di lunga durata, prevedendo anche di destinare ad essi una percentuale definita rispetto al complesso dell’attività formativa, in base alla composizione della disoccupazione nella regione.
2. Per gli stessi soggetti di cui all’articolo 1 della presente legge che siano affittuari della propria abitazione è previsto un contributo per l’affitto attraverso il fondo di cui all’articolo 10 della legge 9 dicembre 1998, n. 431. L’entità del contributo deve equiparare i soggetti destinatari della presente legge ai soggetti inseriti nella prima fascia del canone degli alloggi popo-lari istituito con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 20 dicembre 1996, pubblicata nel-la Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 1997.
3. Per gli stessi soggetti di cui ai commi 1 e 2 sono definite tariffe sociali, fino alla gratuità per i più indigenti, per le u-tenze relative all’erogazione di elettricità, gas, acqua e telefonia fissa, nonché condizioni di particolare favore, fino alla com-pleta gratuità, per l’accesso alle manifestazioni culturali organizzate da enti pubblici.
Art. 7.
(Sanzioni amministrative).
1. Il datore di lavoro che non attesta l’esistenza di un rapporto di lavoro con un soggetto fruitore della retribuzione so-ciale, o che corrisponde al lavoratore una retribuzione reale differente da quella dichiarata, è passibile di una sanzione ammi-nistrativa, oltre a quelle già previste per le violazioni delle norme sul collocamento, pari al doppio della retribuzione che il soggetto avrebbe dovuto percepire in base ai minimi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria, rela-tivamente alle mansioni svolte.
2. Il cittadino che impedisce od ostacola l’accertamento delle condizioni di cui all’articolo 2, comma 2, ai sensi del rego-lamento ivi previsto, perde il diritto alla fruizione della retribuzione sociale.
Art. 8.
(Lavori di pubblica utilità).
1. Ferma restando la necessità di concludere mediante assunzione nella pubblica amministrazione o nelle imprese priva-te l’esperienza dei lavoratori già impegnati nei lavori socialmente utili, i soggetti fruitori della retribuzione sociale possono essere impiegati in lavori di pubblica utilità, in settori e ruoli non sostitutivi di quelli esistenti e in campi innovativi come quelli indicati nell’articolo 11, secondo progetti predisposti dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici economici, in applicazione delle condizioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro operanti nei rispettivi settori. In tale caso le amministrazioni e gli enti citati provvedono a integrare la differenza tra la retribuzione sociale e la relativa contribuzione a fini pensionistici, che continua ad essere corrisposta secondo le modalità di cui all’articolo 1, e la retribuzione prevista per la qualifica corrispondente dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
2. L’ingiustificato rifiuto allo svolgimento dei lavori di cui al comma 1 del presente articolo, quando esso avviene per motivi diversi da quelli previsti nell’articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, comporta la perdita della retri-buzione sociale, salvo il diritto di presentare ricorso nei termini e nei modi previsti dal citato articolo.
Art. 9.
(Incentivi all’assunzione dei soggetti fruitori della retribuzione sociale).
1. Al datore di lavoro privato o pubblico, fatta eccezione per gli organi dell’Amministrazione centrale dello Stato, che assume a tempo pieno e indeterminato un lavoratore fruitore della retribuzione sociale, prima del termine dei periodi previsti nell’articolo 3, è erogato un contributo mensile pari al 50 per cento della retribuzione sociale spettante al lavoratore per il periodo intercorrente dal momento dell’assunzione allo scadere del periodo massimo previsto dal medesimo articolo 3.
2. Per l’assunzione di lavoratori fruitori della retribuzione sociale di età superiore a quarantacinque anni ovvero residen-ti nelle aree di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, o nelle aree in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale, il contributo di cui al comma 1 del presente articolo è elevato al 75 per cento.
3. Se l’assunzione a tempo indeterminato del lavoratore di cui al comma 2 prevede un orario ridotto (part-time) il con-tributo erogato è ridotto della metà, se l’orario non supera le venti ore settimanali, o di un terzo se le supera.
4. Se l’assunzione a tempo indeterminato del lavoratore di cui al comma 2 prevede un regime orario di trentacinque ore settimanali, o di trentadue ore per lavorazioni a ciclo continuo, il contributo di cui al comma 1 è elevato al 100 per cento del-la retribuzione sociale.
5. Il contributo versato ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 deve essere interamente restituito in caso di licenziamento del la-voratore entro due anni dall’assunzione, fatta eccezione nel caso di sussistenza di giusta causa o di giustificato motivo de-terminato da gravi inadempienze contrattuali del prestatore di lavoro. Il periodo di lavoro non è in questo caso computabile ai fini della determinazione del periodo massimo di fruizione della retribuzione sociale da parte del lavoratore.
Art. 10.
(Incentivi per l’imprenditoria autonoma e cooperativa).
1. I fruitori della retribuzione sociale che intendano iniziare un’esperienza imprenditoriale, sotto forma di lavoro auto-nomo o cooperativo, hanno diritto, sulla base di progetti sottoposti all’autorità competente secondo le modalità definite in apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di ottenere in un’unica soluzione l’intero ammontare della retribuzione sociale che sarebbe loro spettata in caso di mantenimento dello stato di disoccupazione.
Art. 11.
(Lavoro minimo garantito).
1. Le amministrazioni pubbliche, centrali e locali, e gli enti pubblici economici devono, nel caso che lo stato accertato di disoccupazione dei fruitori della retribuzione sociale continui a permanere al termine del periodo massimo di correspon-sione della stessa, offrire una possibilità di lavoro al lavoratore disoccupato, mediante assunzione nel settore pubblico con un contratto di lavoro non inferiore a due anni, in particolare nei settori di pubblica utilità, come quelli della cura alla perso-na, della tutela dell’ambiente, del territorio e della natura, della gestione di fonti alternative di produzione energetica, del re-cupero e della riqualificazione degli spazi urbani, dei centri storici e delle periferie delle città e dei beni culturali.
Art. 12.
(Elevamento della durata e del trattamento ordinario di disoccupazione).
1. La percentuale di commisurazione alla retribuzione di riferimento dell’importo del trattamento ordinario di disoccu-pazione, di cui all’articolo 48 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 a-prile 1936, n. 1155, è stabilita dal 1^ gennaio dell’anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge al 70 per cento e comunque non può dare luogo ad una retribuzione inferiore alla retribuzione sociale di cui all’articolo 4 della presen-te legge.
2. Il periodo massimo di percepimento del trattamento ordinario di disoccupazione è elevato fino a dodici mesi.
3. Il trattamento ordinario di disoccupazione di cui al comma 2 è esteso per i periodi di non lavoro ai prestatori d’opera in base a rapporti di collaborazione, di carattere non occasionale, coordinati con l’attività del committente, svolti senza vin-colo di subordinazione, in modo personale e senza impiego di mezzi organizzati e a fronte di un corrispettivo, nonché ai la-voratori assunti con contratto a tempo determinato superiore a quattro mesi nell’anno solare, ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni.
Art. 13.
(Abrogazione di norme).
1. Sono abrogate le norme che istituiscono il contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo di cui agli arti-coli da 1 a 11 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e successive modificazioni, nonché le norme istitutive dei contratti di for-mazione e lavoro, di cui all’articolo 8 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79. Sono, altresì, abrogati le norme, le leggi, i decreti legislativi relativi a sgravi fiscali, incentivi, crediti di im-posta, contributi capitari a favore delle imprese, delle aziende commerciali e artigianali, degli enti pubblici e privati a fronte di nuove assunzioni a qualunque titolo avvenute e di avviamento e ampliamento di attività produttive, fatta eccezione per il contributo previsto per l’assunzione di lavoratori in mobilità, gli sgravi contributivi previsti per l’assunzione di lavoratori in cassa integrazione straordinaria da più di due anni, la proroga delle agevolazioni contributive per la trasformazione del rap-porto di lavoro degli apprendisti a tempo indeterminato. Sono, altresì, abrogate le norme che prevedono eventuali compar-tecipazioni dello Stato a finanziamenti previsti per gli scopi di cui al presente articolo da leggi regionali.
Art. 14.
(Copertura finanziaria).
1) All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, pari a lire 13.500 miliardi per l’anno 2002 e a lire 27 mila mi-liardi annue per gli anni 2003 e 2004, si provvede in parte mediante stanziamento delle somme derivanti dalle maggiori en-trate e dalle minori spese a carico dello Stato derivanti da quanto previsto dall’articolo 13 e, per la parte restante, attraverso l’istituzione di un Fondo a ciò vincolato in cui affluisce, a decorrere dal 1^ luglio 2002, una quota dello 0,3 per cento del to-tale dei capitali trasferiti in Paesi esteri, le cui modalità di attuazione saranno definite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro una mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.
IL DDL C 3134 (proposta dell’Ulivo)
abbiamo inserito solo la parte relativa al sotegno per i giovani
XIV LEGISLATURA CAMERA DEI DEPUTATI
N. 3134 PROPOSTA DI LEGGE
Diritti di sicurezza sociale in materia di tutela del lavoro e del reddito. Presentata il 5 settembre 2002
TITOLO III SOSTEGNO PER I GIOVANI DISOCCUPATI E INOCCUPATI
Art. 25.
(Dotazione finanziaria di capitale in favore dei giovani per promuovere
l’eguaglianza delle opportunità).
1. Per un periodo sperimentale di due anni, ad ogni cittadino italiano di diciotto anni di età, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 26, comma 1, è attribuita una dotazione finanziaria di capitale pari a 15.000 euro, ovvero una dotazione di im-porto superiore qualora prevista dai provvedimenti di cui al comma 3 dell’articolo 27, per la formazione post-secondaria qualificata o per l’avviamento di un’attività imprenditoriale o professionale. La dotazione finanziaria di capitale è attribuita a titolo di credito senza interessi; le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stabilire che quota parte della dotazione finanziaria di capitale sia attribuita a titolo di contributo a fondo perduto con le modalità di cui al citato arti-colo 27.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze presenta annualmente al Parlamento una relazione sui risultati dell’applica-zione delle disposizioni di cui al presente titolo.
3. Entro tre mesi dal termine del periodo sperimentale di cui al comma 1, il Ministro dell’economia e delle finanze, sen-tito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decre-to legislativo 28 agosto 1997, n. 281, può disporre il prolungamento del periodo sperimentale per un periodo non superiore a due anni.
Art. 26.
(Soggetti beneficiari).
1. I benefìci di cui al presente titolo sono attribuiti, a domanda, al compimento del diciottesimo anno di età, ai cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) completamento dell’obbligo formativo previsto dall’articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni;
b) assenza di condanne penali, salvo quanto previsto dai provvedimenti di cui al comma 3 dell’articolo 27.
2. Il diritto ai benefìci previsti dal presente titolo decade al compimento, da parte del soggetto beneficiario, del venti-cinquesimo anno di età, salvo quanto previsto dai provvedimenti di cui al comma 3 dell’articolo 27.
3. La dotazione finanziaria di capitale è destinata ad una o ad entrambe le seguenti finalità:
a) formazione post-secondaria qualificata, con l’acquisizione di specifiche conoscenze e competenze professionali, mediante frequenza di corsi di laurea universitaria, corsi di formazione riconosciuti, tirocini professionali o similari;
b) avviamento di un’attività imprenditoriale o professionale.
4. I soggetti beneficiari, all’atto della domanda per l’attribuzione della dotazione di cui all’articolo 25, specificano:
a) in quale data intendano ricevere, entro i termini di decadenza di cui al comma 2, la dotazione finanziaria di capita-le;
b) la finalizzazione della dotazione finanziaria di capitale con il relativo piano di spesa.
5. Al fine di orientare i programmi di formazione e di avvio di attività imprenditoriali o professionali dei giovani che richiedono i benefìci di cui al presente titolo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa consultazione delle parti sociali e delle associazioni di categoria, rendono noti, entro la data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma 3 dell’articolo 27 con proprio documento, la domanda prevedibile di figure professionali ed il fabbisogno di nuove attività per la produzione di beni e di servizi, ai fini di uno sviluppo equilibrato ed innovativo del sistema economico-sociale del territorio.
6. I benefìci di cui al presente titolo sono cumulabili, dai soggetti aventi diritto, con le agevolazioni di cui all’articolo 9-septies del decreto-legge l^ ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
7. I soggetti beneficiari provvedono al rimborso della dotazione finanziaria di capitale entro quindici anni dalla data di erogazione del primo rateo, al netto dell’eventuale quota parte della dotazione finanziaria di capitale erogata a titolo di con-tributo a fondo perduto, secondo le modalità previste dai provvedimenti di cui al comma 3 dell’articolo 27. Qualora la som-ma non sia restituita entro il termine stabilito, il beneficiario corrisponde alla banca o all’istituto di credito di cui al comma 1 del citato articolo 27, oltre ad una somma equivalente alla dotazione finanziaria di capitale, gli interessi correnti per il ritarda-to rimborso ad un tasso pari all’interesse legale.
Art. 27.
(Fondi per l’eguaglianza delle opportunità dei giovani).
1. Entro il 31 dicembre 2002, il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per le pari opportunità e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stipula una convenzione con l’Associazione bancaria italiana relativa all’erogazione, da parte di ban-che ed istituti finanziari, della dotazione finanziaria di capitale di cui all’articolo 25 ai beneficiari individuati dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del comma 3. La convenzione stabilisce altresì un tasso di interesse sui crediti omogeneo su tutto il territorio nazionale. L’onere degli interessi e la garanzia per la copertura dei rischi sui crediti, nonché dell’eventuale erogazione di parte della dotazione finanziaria di capitale a titolo di contributo a fondo perduto, sono a carico dei fondi di cui al comma 3.
2. Per un periodo sperimentale di due anni, entro il 31 marzo, il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio de-creto, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ripartisce tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano una somma determinata annualmente in misura pari al gettito, relati-vo all’anno precedente, dell’imposta sulle successioni e donazioni, che è ripristinata nelle misure e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge 18 ottobre 2001, n. 383. Il riparto è effettuato in relazione al numero dei cittadini italiani, residenti nei territori delle singole regioni o province autonome, che compiono diciotto anni di età nel corso dell’anno ed al reddito pro capite medio di ogni singola regione o provincia autonoma relativo all’anno prece-dente.
3. Entro tre mesi dalla attribuzione delle somme ripartite secondo le modalità di cui al comma 2 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con propri provvedimenti, provvedono:
a) ad istituire con le predette somme un fondo per l’eguaglianza delle opportunità dei giovani, di seguito denomi-nato “fondo”, destinato alla copertura degli oneri relativi agli interessi ed ai rischi sui crediti erogati ai sensi del comma 1 e degli oneri derivanti dalla eventuale erogazione di parte della dotazione finanziaria di capitale a titolo di contributo a fondo perduto;
b) a stabilire le modalità per il cofinanziamento del fondo da parte di enti territoriali e locali nonché da parte di privati cittadini, società, associazioni ed enti, tra cui gli enti conferenti di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;
c) alla definizione delle modalità di attribuzione dei benefici di cui all’articolo 25 in base alla graduatoria regionale di cui alla lettera g) del presente comma, fino a concorrenza delle risorse del fondo per l’eguaglianza delle opportunità dei giovani;
d) a stabilire l’ammontare della dotazione finanziaria di capitale di cui all’articolo 25 destinata all’avviamento di u-n’attività imprenditoriale o professionale e l’ammontare della dotazione finanziaria di capitale destinata alla formazione post-secondaria qualificata;
e) a stabilire, in assenza dei requisiti di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 26, eventuali modalità specifiche e controllate di erogazione dei benefici di cui al presente titolo, da attuare con la collaborazione dei servizi di assistenza so-ciale;
f) a stabilire, in casi particolari, relativi a specifiche e limitate condizioni, eventuali deroghe al limite di età di cui al comma 2 dell’articolo 26;
g) a definire le modalità per la compilazione delle graduatorie regionali o provinciali, pubblicate entro un mese dal termine di presentazione delle domande, tenendo conto: del fabbisogno di figure professionali e di nuove attività per la pro-duzione di beni e servizi evidenziato dal documento di cui al comma 5 dell’articolo 26; della situazione economica del richie-dente relativa al nucleo familiare, definita secondo le modalità di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successi-ve modificazioni; della data di presentazione della domanda;
h) a definire i criteri per il monitoraggio dell’effettivo utilizzo delle dotazioni finanziarie di capitale erogate per le finalità di cui al presente titolo;
i) a definire le modalità per il rimborso della dotazione finanziaria di capitale tenendo conto del reddito dichiarato dai beneficiari nell’anno fiscale precedente la data prevista per il rimborso, prevedendo eventuali dilazioni e rateizzazioni.
4. Dopo la lettera c-undecies) del comma 2 dell’articolo 65 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante norme sugli oneri deducibili, è aggiunta la seguente:
c-duodecies) le erogazioni liberali in denaro a favore dei fondi regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per l’eguaglianza delle opportunità dei giovani”.
5. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla ripartizione delle risorse dei fondi non utilizzate entro il 31 dicembre dell’anno precedente, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che hanno utilizzato interamente le somme assegnate con il decreto di cui al comma 2 del presente articolo.
Pubblicato su: Infoxoa n°17 Roma, 2003